Art. 69.
(Norme transitorie).

      1. I collegi provinciali cessano di esistere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 68.
      2. II consiglio nazionale indice le elezioni nei collegi regionali entro nove mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione ed insedia i consigli regionali.
      3. I consigli dei collegi provinciali e il consiglio nazionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alle nuove elezioni dei consigli regionali.
      4. Il patrimonio dei collegi provinciali, determinato alla data di indizione delle elezioni del collegio regionale secondo le norme della contabilità dello Stato, è devoluto al collegio regionale di appartenenza dei collegi provinciali.